Albo dei Sanitari

Il regolamento, il Codice Deontologico e le modalità per iscriversi. 

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Regolamento dell’Albo dei Sanitari della Repubblica Veneta

Art.1

 Sul territorio della Repubblica Veneta è costituito l'Albo dei sanitari. 

L'iscrizione a tale albo costituisce requisito indispensabile e sufficiente all'esercizio della professione sanitaria.

  Art. 2

L'Albo è tenuto dalla Magistratura della Sanità, a cui spettano le seguenti attribuzioni: 

  1. Controllare i requisiti per l'iscrizione all'Albo;

  2. Compilare, tenere l'Albo e pubblicarlo al principio di ogni anno;

  3. Vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Albo e dei suoi iscritti;

  4. Designare i rappresentanti dell'Albo presso commissioni, enti ed organizzazioni;

  5. Promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;

  6. Dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Albo;

  7. Esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

  8. Interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese di onorari o per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse;

 Art. 3

  Per l'iscrizione all'Albo è necessario:

  1. Essere cittadino della Repubblica Veneta;

  2. Avere la residenza nella Repubblica Veneta;

  3. Avere il pieno godimento dei diritti civili;

  4. Essere di buona condotta;

  5. Aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una università o altro istituto di istruzione superiore a ciò autorizzato ed essere abilitati all'esercizio professionale oppure per la categoria delle ostetriche, aver ottenuto il diploma rilasciato dalle apposite scuole;

  6. Rispettare il Codice di Deontologia Medica e il Codice di Norimberga;

  7. Essere in regola con il versamento della quota annuale come decisa dalla Magistratura della Sanità;

    Art. 4

  1.  Viene presa a riferimento l'edizione del Codice di Deontologia Medica del 16 dicembre 2006 edito dalla FNOMCeO;

  2. Per sanitari non medici, il Codice di Deontologia Medica va interpretato limitatamente alle competenze specifiche della  professione sanitaria esercitata, sostituendo la parola "Medico" con la parola "Sanitario";

  3. Ove il Codice di Deontologia Medica citi espressamente l'Ordine, va inteso l'Albo dei sanitari;

  4. In caso di contestazioni, l'interpretazione specifica della norma del Codice di Deontologia Medica spetta alla Magistratura della Sanità, seguendo il principio dell'etica professionale;

  5. Possono essere anche iscritti all'Albo gli stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione nella Repubblica Veneta o all'estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale la Repubblica Veneta abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi l'esercizio della professione nella Repubblica Veneta, purché dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili;

Art. 5

 

La cancellazione dall'albo è pronunziata dalla Magistratura della Sanità nei casi:

  1. Della perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza veneta o del godimento dei diritti civili;

  2. Di trasferimento della residenza dell'iscritto fuori dalla Repubblica Veneta;

  3. Di rinunzia all'iscrizione;

  4. Di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto. 


La cancellazione, tranne nel caso di cui al punto "3" non può essere pronunziata se non dopo aver sentito l'interessato.