Politica dei confini della
Repubblica di Venezia


Tipico cippo di confine di Stato Pian delle Parole sulle Alpi Orobie 2157 mt.
Confine tra Repubblica di Venezia-Ducato di Milano-I Grigioni Svizzeri, attualmente in provincia di Bergamo.


I Confini della Repubblica di Venezia

La politica territoriale della  Serenissima presenta aspetti assolutamente peculiari rispetto a quella di tutti gli Stati dell'epoca moderna: non fu mai animata da sete di conquista; non ha mai cercato di ampliare i confini della Terra Ferma, del Dominio formatosi a seguito delle spontanee dedizioni dei primi del Quattrocento e delle burrascose vicende che le seguirono. 
Negli ultimi tre secoli, la politica confinaria veneziana si limitò alla conservazione e al consolidamento dei confini d'allora, senz'alcuna mira d'ampliarli.

E poiché al di fuori del sistema montano, i confini erano fluviali (Adda e Po), mai oggetto di contestazione, le vicende confinarie si ridussero all'arco montano.

In tali vicende si possono individuare con molta nettezza ed autonomia sistematica due periodi : quello a cavallo della Guerra di Cambrai (1509-1517) e la grande confinazione della metà del Settecento con la conferenza di Rovereto del 1751.

«Nel territorio dei Sette Comuni non esistono castelli di nobili, non esistono ville di Signori, né cattedrali di Vescovi, per il semplice fatto che la terra è del popolo e i suoi frutti sono di tutti come ad uso antico»
(Mario Rigoni Stern)

In quel contesto così incerto la piccola Comunità confinata tra montagne inaccessibili scelse di "darsi" alla Serenissima, l'ultima arrivata nell'area veneta ma già di gran lunga la più affidabile.

Fu così che con l'atto di "dedizione" del 20 febbraio 1404 i Sette Comuni approdarono alla "dominazione" veneziana. 

Ne naque un "sodalizio" di straordinaria saldezza: Venezia mantenne sempre un rapporto diretto e per larga parte privilegiato con i Sette Comuni e le genti dell'Altopiano manifestarono in numerevoli occasioni un attaccamento ed una fedeltà alla Dominante sempre ricordata con commosso orgoglio dai suoi storici.

Sappiamo però che in questo frattempo gli attacchi dalla parte del Tirolo per alterare la linea del confine non si ristrettero quasi mai, o solo per ripigliare accanimento  e per macchinare nuove frodi; attesochè mancasse agl'invasori qualunque legittimo appiglio di farsi avanti.

Camera dei confini suoi Magistrati e durata col primo decreto del 1554 la Repubblica di Venezia aveva provveduto, più che altro alla formazione di un archivio delle carte confinarie, ma dieci anni più tardi, e cioè con decreto del 5 novembre 1564 sono creati i primi Magistrati ai confini, i quali debbono essere "nobili, intelligenti e persone d'autorità".

Prendono il nome di "Provveditori" sopra i confini e vengono eletti dal Consiglio. Gli eletti non possono rifiutare la carica pena la multa stabilita dal Maggior Consiglio contro quelli che rifiutano "ambascierie a teste coronate" . La carica dura un anno, ma per evitare un contemporaneo periodo di noviziato ai due eletti, uno di questi, per la prima volta viene rinnovato dopo soli sei mesi; dopodichè per l'avvenire ogni sei mesi veniva regolarmente sostituito uno dei due Provveditori.
Copia della parte approvata dagli organi competenti


 Per l'elezione di due Provveditori ai Confini

                                                                                         

 M D LXIV


 Die V Novembris in M. C.



Li Prudentissimi Maggiori nostri conoscendo, che per molte occupazioni del collegio nostro, alcune cose se ben importanti pativano assai, Essendo ritardate

le loro Espedizioni, Et alle volte anco pretermesse gli provvidero col creare diversi offizi, che ne avessero particolar cura, tra le quali Essendo importantissima la materia di Confini per trattarsi in essa non solamente l'interesse delli Fedeli nostri, ma ancora la Dignità, et commodo Publico, è ben conveniente deputarli Persone di Autorità, et intelligenti, che ne abbino carico, acciochè secondo l'importanza soa le siano fatte di tempo in tempo le provisioni necessarie a benefizio delle cose nostre; però;

L'anderà Parte che sia fatta Elezzione per il Conseglio nostro di Pregadi de Doi Onorevoli Nobili nostri del corpo di esso in Proveditori Sopra i Confini, Essendo obligato cadauno, che mette bolletta portar il suo bollettino.

Possano esser tolti d'ogni luoco, Conseglio, et Offizio, Etian continuo,et con pena, eccettuati quelli del Collegio nostro, et delli Offizj che hanno salario.